Ordinanza n° 43/2010
REVOCA INTERDIZIONE DI SPECCHI ACQUEI DEL LITORALE ORISTANESE PER OPERAZIONI DI RICERCA, RIMOZIONE E BRILLAMENTO DI ORDIGNI BELLICI.
Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Oristano:
- VISTA l’Ordinanza n. 30/2010 in data 30/07/09 di Compamare Oristano inerente l’interdizione dello specchio acqueo antistante la costa in località “Su Pallosu” del Comune di San Vero Milis per operazioni di ricerca e rimozione di un ordigno bellico;
- VISTA l’Ordinanza n. 31/2010 in data 30/07/10 di Compamare Oristano inerente l’interdizione di specchio acqueo del litorale oristanese per operazioni di brillamento dell’ordigno bellico di cui all’ordinanza 30/2010;
- VISTA l’Ordinanza n. 41/2010 in data 25/08/10 di Compamare Oristano inerente l’interdizione dello specchio acqueo antistante la costa in località “Spiaggia di Levante dell’Isola di Mal di Ventre” per operazioni di ricerca e rimozione di un ordigno bellico;
- VISTO l’esito delle operazioni di ricerca e bonifica condotte dal Nucleo SDAI M.M. del Comando Militare Marittimo Autonomo in Sardegna conclusesi con il brillamento degli ordigni di cui alle sopraccitate ordinanze;
- CONSIDERATO che cono cessate le ragioni che determinano la necessità delle interdizioni disposte con le sopraccitate ordinanze;
- VISTO gli artt. 17, 30, 81, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Navigazione Marittima);
O R D I N A
ARTICOLO UNICO
Le Ordinanze n. 30/2010 e 31/2010 in data 30/07/2010 e n. 41/2010 in data 25/08/20010, sono abrogate.
Oristano, 01 settembre 2010
P. IL COMANDANTE
C.F.(CP) Alberto UGGA T.A.
IL COMANDANTE IN II
C.C (CP) Fernando FANARI
Ordinanza n° 44/2010
INTERDIZIONE DI SPECCHIO ACQUEO NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ORISTANO PER OPERAZIONI DI BRILLAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO.
Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Oristano:
- VISTA l’Ordinanza n. 42/2010 in data 28/08/10 di interdizione dello specchio acqueo antistante la costa in località “San Giovanni di Sinis” del Comune di Cabras per operazioni di ricerca e rimozione di un presunto ordigno bellico;
- VISTO il messaggio di Marisardegna n. 397/OD in data 30/08/10 inerente direttive di bonifica del presunto ordigno sopraccitato;
- VISTA l’urgenza di emanare un provvedimento finalizzato alla salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumità;
- VISTO gli artt. 17, 30, 81, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Navigazione Marittima);
- RITENUTO necessario interdire la zona alle attività che potrebbero risultare pericolose in relazione alle operazioni di bonifica del ritrovamento sopraccitato;
RENDE NOTO
che l’ordigno bellico di cui all’ordinanza 42/2010, ritrovato in zona antistante “Su Pallosu”, sarà rimorchiato, a cura dei mezzi della Guardia Costiera e della Marina Militare, dal punto di ritrovamento fino al punto di coordinate Lat.39°50.00 N Long.008°20.00 E (Roma Datum 1940), per essere bonificato tramite brillamento.
O R D I N A
Art. 1 – Interdizione delle aree
Con decorrenza immediata e fino all’inizio delle operazioni di brillamento, lo specchio acqueo centrato nel punto di coordinate: Lat.39°50.00 N Long.008°20.00 E, è interdetto:
Ø per un raggio di metri 1000 (mille) al transito, sosta e pesca parte di qualunque unità;
Ø per un raggio di metri 4000 (quattromila) alla balneazione ed ogni attività subacquea e diportistica in genere.
Art. 2 – Deroghe
Il divieto di cui all’art. 1 non si applica al personale ed ai mezzi della Marina Militare, del Corpo delle Capitanerie, delle Forze di polizia, tanto in mare che lungo la costa, impegnate nelle operazioni di bonifica e sgombero, nonché alle unità di soccorso che debbano accedere al sito oggetto dell’interdizione, in ragione dei rispettivi compiti d’istituto, nell’eventualità che si verifichino situazioni d’emergenza.
Art. 3 – Concorso di altre Forze di Polizia
Il Comando di Polizia Municipale e la Stazione Carabinieri di San Vero Milis, per quanto nelle rispettive competenze nell’attività di P.S. sul territorio, sono pregati voler fornire, lungo la costa, l’opportuno concorso nell’attività di vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.
Art. 4 – Sanzioni
I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a termine di Legge e ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni arrecati alle persone o cose derivanti dal loro illecito operato, nel reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione, nell’illecito amministrativo di cui all’art. 1164 del Codice della Navigazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le norma della presente Ordinanza, della cui esecuzione sono incaricati gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. e Polizia Giudiziaria.
Oristano, 01 settembre 2010
P. IL COMANDANTE
C.F.(CP) Alberto UGGA T.A.
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